(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Premesso  che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64  l'amministrazione  regionale  assume a propria rilevante funzione
quella  del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte
le  azioni  nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi  e gestionali
dirette  a  garantire,  in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali
regionali,  l'incolumita'  delle persone e o dei beni e dell'ambiente
rispetto  all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura
o   per   estensione   debbano   essere   fronteggiate   con   misure
straordinarie;
    Precisato  che  la  predetta  funzione di coordinamento spetta al
Presidente  della  Regione  o  all'assessore  regionale  dallo stesso
delegato  e  si  realizza  in  concorso  con  gli organi del servizio
nazionale della protezione civile;
    Atteso  che al Presidente della Regione o all'assessore regionale
dallo   stesso  delegato  spetta  altresi'  assicurare,  in  caso  di
emergenza,  il necessario coordinamento dell'attivita' degli organi e
delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche
di  prevenzione  con quella degli organi e delle strutture statali di
protezione civile, operanti nella regione;
    Evidenziato  che  ai  sensi dell'Art. 33 della legge regionale n.
64/1986 e' costituito il fondo regionale per la protezione civile con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato
dall'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
    Dato  atto  che  ai  sensi  dell'Art. 33, terzo comma il suddetto
fondo  e'  amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore
dallo stesso delegato;
    Vista   la   legge  regionale  24 maggio  2004,  n.  15,  recante
«Riordinamento   normativo   dell'anno   2004  per  i  settori  della
protezione   civile,   ambiente,   lavori   pubblici,  pianificazione
territoriale,  trasporti  ed  energia»,  che introduce modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;
    Precisato,  in  particolare,  che  ai  sensi dell'Art. 1, comma 3
della   citata   legge   n.   15/2004  e'  inserito,  dopo  il  terzo
comma dell'Art.  33  della legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis
che,  nell'ambito  dell'amministrazione  del  fondo  regionale per la
protezione   civile,   autorizza   il   Presidente  della  Regione  o
l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in
contanti,  anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di
eseguire  forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle
esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile;
    Visto  il  proprio decreto 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., con cui
e' stato approvato il regolamento per le spese in economia relative a
lavori,  forniture  servizi  da  parte  della protezione civile della
Regione;
    Dato   atto   che  il  citato  regolamento  all'Art.  2,  comma 2
disciplina  le  spese  che  possono essere sostenute in economia, nel
caso in cui sia dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'Art. 9,
secondo comma della legge regionale n. 64/1986;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'Art.  9,  comma 2  della legge
regionale  n.  64/1986,  al  Presidente della Regione o all'assessore
regionale  delegato  e'  dato,  in  caso di urgenza ed in vista di un
rischio  di  emergenza,  nonche'  nel corso dello stato di emergenza,
decidere  direttamente  con  proprio  decreto,  anche  in deroga alle
disposizioni  vigenti,  ivi comprese quelle di contabilita' pubblica,
sulle piu' immediate esigenze;
    Sottolineato  che  e'  emersa  la necessita' di modificare alcune
modalita'  operative  del  citato  regolamento  e  di implementare la
tipologia  delle  spese  in economia non disciplinate dal regolamento
stesso;
    Ravvisata,  per  le motivazioni sopra indicate, l'opportunita' di
modificare il citato testo regolamentare, al fine di un piu' efficace
perseguimento delle finalita' di cui alla legge regionale n. 64/1986;
    Ritenuto,  pertanto,  di  approvare il regolamento, relativo alle
modifiche  al  regolamento  adottato con decreto del Presidente della
Regione  20  giugno  2005,  n.  0195/Pres.,  recante «legge regionale
31 dicembre  1986,  n.  64,  Art.  33.  Regolamento  per  le spese in
economia  relative  a  lavori,  forniture  e  servizi  da parte della
protezione civile della Regione»;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006,
n. 1768;
                              Decreta:
    E'  approvato,  per i motivi indicati in premessa, il regolamento
recante  «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Modifiche
al  regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture
e  servizi  da parte della protezione civile della Regione, approvato
con   decreto   del  Presidente  della  Regione  20 giugno  2005,  n.
0195/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 9 agosto 2006
                                ILLY